Adempimenti entro il 1° luglio
Il 1° luglio sono previste alcune importanti scadenze, normalmente fissate per il 30 giugno e che quest’anno slittano visto che il 30 giugno è domenica.
DEPOSITO PRESSO IL RUNTS DEL BILANCIO ASSOCIATIVO
Innanzitutto il deposito presso il RUNTS del bilancio associativo redatto secondo i modelli ministeriali.
Il mancato o il ritardato deposito comporta una sanzione amministrativa (da cento a mille euro).
AGGIORNAMENTO NEL RUNTS DEL NUMERO DI ASSOCIATI, DI VOLONTARI E DI EVENTUALI LAVORATORI
Sempre entro la sopracitata scadenza, OdV e Aps sono tenuti ad aggiornare nel Runts il numero di associati, di volontari e di eventuali lavoratori, con riferimento al 31 dicembre 2023.
Tali informazioni sono richieste poiché ritenute fondamentali visto che il Codice del Terzo Settore dispone per questi enti regole specifiche riguardo alla compagine associativa, la quale deve essere composta:
- per le Odv, da almeno 7 persone fisiche o 3 Odv;
- per le Aps, da almeno 7 persone fisiche o 3 Aps.
Nel caso in cui il numero di associati si riduca al di sotto dei limiti menzionati, gli stessi enti devono aggiornare l’informazione al Runts entro 30 giorni dal verificarsi di tale riduzione e devono reintegrare il numero minimo entro un anno, pena la cancellazione dal registro unico.
Anche il numero dei volontari è un dato imprescindibile e necessario per Odv e Aps, dato che entrambe devono svolgere la loro attività avvalendosi in modo prevalente dell’attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.
Per le stesse ragioni va aggiornato il dato degli eventuali lavoratori.
I dati vanno comunicati solo se variati rispetto all’anno precedente. In questo caso le Odv e le Aps devono effettuare sul Runts una pratica di “variazione” aggiornando le relative informazioni nella sezione “Dati principali”.
OBBLIGO DI PUBBLICAZIONE DEI CONTRIBUTI PUBBLICI
Sempre entro 1° luglio p.v., v’è l’obbligo di pubblicazione dei contributi pubblici (sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria) ricevuti nel 2023, qualora questi siano pari o superiori a 10.000 euro.
Nel calcolo del plafond dei 10.000 euro rientrano sia i contributi in denaro sia i contributi in natura (quale ad esempio un immobile concesso in comodato dalla pubblica amministrazione).
Non sono da considerare nei contributi pubblici e nel calcolo del plafond dei 10.000 euro le somme ricevute a titolo di 5 per mille.
Sempre ai fini del calcolo del plafond dei 10.000 euro occorre tener conto dei contributi “effettivamente erogati”: ciò significa che vanno conteggiate solo le somme che l’ente ha effettivamente incassato nel corso del 2023 e non quelle che sono state solamente stanziate dall’ente pubblico ma non ancora incassate dall’organizzazione.
Il limite dei 10.000 euro deve essere inteso in senso cumulativo, riferendosi al totale degli apporti pubblici ricevuti e non alla singola erogazione.
Per esempio: se l’ente ha ricevuto durante l’anno 2023 un contributo su un progetto per 9.000 euro e possiede un bene immobile in comodato d’uso il cui valore annuo di locazione è stimabile in duemilaquattrocento euro, il limite dei 10.000 euro deve intendersi superato e scatta quindi l’obbligo di pubblicazione.
Le informazioni che devono essere pubblicate in modo schematico e comprensibile per il pubblico, sono:
- denominazione e codice fiscale del soggetto ricevente (l’associazione);
- denominazione del soggetto erogante (la pubblica amministrazione);
- somma incassata (per ogni singolo rapporto);
- data di incasso;
- causale (cioè la descrizione relativa al motivo per cui tali somme sono state erogate: ad esempio, come contributo in relazione ad un progetto specifico presentato dall’associazione).
La pubblicazione del rendiconto va fatta sul sito internet dell’associazione o sulla pagina facebook dell’ente, o su quello della rete associativa alla quale l’ente aderisce.
Nonostante la normativa non stabilisca quanto tempo, questa pubblicazione, debba rimanere sul sito, si consiglia di lasciare pubblicati anche i rendiconti precedenti, posizionandoli all’interno di una sezione specifica ed in evidenza. Le sanzioni, infatti, sono pesanti. In prima battuta è prevista una sanzione minima di 2.000 euro. Se, poi, non si provvede, entro 90 gg., alla pubblicazione e al pagamento della sanzione, si incorre nell’ulteriore sanzione della restituzione integrale delle somme ricevute.
Scarica il file Modello_di_rendicontazione_dei_contributi_pubblici.doc (71 download)
Come di consueto Il CSV dei Due Mari – ETS è disponibile nel fornivi supporto e assistenza, previo appuntamento, telefonando alla segreteria al recapito 0965-324734 o scrivendo all’e-mail info@csvrc.it. Stiamo fissando delle date sui territori anche in funzione delle richieste che pervengono.