Legge Delega per la riforma fiscale, tutte le novità per il Terzo settore

Tra le disposizioni previste, la revisione del sistema di imposizione sui redditi delle società e degli enti, indicazioni sull’Iva, il graduale superamento dell’Irap e alcuni regimi agevolativi per gli enti

È stata pubblicata in Gazzetta ufficiale la legge delega al Governo per la riforma fiscale (legge del 9 agosto 2023 n. 111), presentata in Parlamento il 12 luglio 2023 e licenziata con modificazioni dalle Camere il 4 agosto 2023.

Diverse le disposizioni di interesse per il Terzo settore.

 

Razionalizzazione della normativa fiscale degli enti del Terzo settore (Ets)

Nel testo vengono individuati i principi generali a cui il Governo deve attenersi nell’esercizio della delega (art. 2).

Tra di essi è citata la razionalizzazione e semplificazione del sistema tributario anche con riferimento alla normativa fiscale degli Ets e di quelli non commerciali assicurando il coordinamento con le altre disposizioni dell’ordinamento tributario nel rispetto dei principi di mutualità, sussidiarietà e solidarietà (art. 2, comma 1, lett. d) n. 3).

 

Revisione del sistema di imposizione sui redditi degli enti

La legge elenca i principi e i criteri direttivi per la revisione del sistema di imposizione sui redditi delle società e degli enti (art. 6).

Per quanto riguarda il Terzo settore, si prevede l’introduzione di un regime speciale, in caso di passaggio dei beni dall’attività commerciale a quella non commerciale (e viceversa) per effetto del mutamento della qualificazione fiscale di tali attività, in conformità alle disposizioni in materia di Terzo settore.

Nella Relazione illustrativa di accompagnamento al disegno di legge delega, il Governo ha peraltro chiarito che l’intento del criterio di delega è di introdurre norme volte ad attenuare il carico impositivo che potrebbe emergere a fronte dell’ingresso dell’ente o di un suo ramo nell’ambito applicativo della disciplina fiscale del Terzo settore.

In particolare, per gli enti di natura non commerciale che svolgono attività commerciali l’ingresso nel Terzo settore è suscettibile di mutare la qualifica fiscale dell’attività svolta e trasformarla in “non commerciale”, al momento dell’applicazione dei criteri del codice del Terzo settore (art. 79 dlgs n. 117/2017) che individua quali attività sono considerate commerciali e non (requisito legato principalmente ai ricavi e alla natura dell’attività) e ne disciplina gli effetti fiscali (art. 6, comma 1, lett. g).

 

Disciplina dell’Iva degli Ets

Vengono riportati principi e criteri direttivi specifici per la revisione dell’Iva, tra di essi anche la razionalizzazione della disciplina Iva degli Ets (art. 7).

In particolare, tale razionalizzazione si rende necessaria in ragione delle modifiche introdotte dalla riforma del Terzo settore che prevedono l’applicazione agli enti di natura non commerciale di talune ipotesi di esclusione ed esenzione ai fini Iva, finora previste nei confronti delle Onlus (art. 89, comma 7, lett. a) e b) dlgs n. 117/2017).

Occorre poi considerare le disposizioni introdotte dall’art. 5, comma 15-quater dl n. 146/2021 che – con decorrenza 1° gennaio 2024 (ai sensi dell’art. 1, comma 683, l. n. 234/2021) – hanno modificato gli artt. 4 e 10 dpr n. 633/1972, riconducendo nel campo di applicazione dell’Iva, in regime di esenzione, talune prestazioni di servizi e cessioni di beni rese dagli enti non profit di tipo associativo nei confronti dei propri associati e partecipanti.

In particolare, con la procedura di infrazione 2008/2010, attualmente allo stato di messa in mora complementare (C (2019) 4849 final 2019 del 25 luglio 2019), è stato contestato il non corretto recepimento nell’ordinamento italiano delle esenzioni di pubblico interesse, di cui all’art. 132 Direttiva 2006/112/CE. Nello specifico, la Commissione europea ha eccepito allo Stato italiano l’impossibilità di considerare escluse dal campo di applicazione dell’Iva le operazioni degli enti non commerciali a favore dei loro associati a fronte dell’aumento della quota associativa o dietro corrispettivo specifico.

Ai fini dell’archiviazione della citata procedura d’infrazione, si è proceduto all’adeguamento della normativa nazionale mediante l’art. 5, commi da 15- quater a 15-sexies dl n. 146/2021, che rende la disciplina Iva delle operazioni effettuate da enti non commerciali a carattere associativo conforme alle indicazioni dell’art. 132 Direttiva Iva prevedendo che tali operazioni siano rilevanti ai fini dell’imposta sul valore aggiunto sebbene in regime di esenzione (art. 7, comma 1, lett. g).

L’entrata in vigore delle citate disposizioni è stata di recente rinviata al 1° luglio 2024.

 

Graduale superamento dell’Irap

Nel testo vengono stabiliti principi e criteri direttivi specifici volti a realizzare il graduale superamento dell’imposta regionale sulle attività produttive (Irap) (art. 8).

In particolare, tale processo dovrà attuarsi in modo graduale dando priorità alle società di persone e alle associazioni senza personalità giuridica costituite fra persone fisiche per l’esercizio in forma associata di arti e professioni.

La norma stabilisce inoltre che l’imposta sarà sostituita da una sovrimposta determinata secondo le medesime regole dell’Ires.

Nello specifico viene prevista l’istituzione di una sovrimposta determinata secondo le medesime regole dell’Ires, con l’esclusione del riporto delle perdite, ovvero secondo regole particolari per gli enti non commerciali, con invarianza del carico fiscale.

Alle Regioni dovrà essere assicurato un gettito in misura equivalente a quello attuale da ripartire tra le stesse sulla base dei criteri vigenti in materia di Irap (art. 8, comma 1, lett. a).

 

Regimi agevolativi per gli Ets

In base all’art. 9 il Governo può adottare uno o più decreti legislativi che mirano, tra l’altro, a semplificare i regimi agevolativi per gli Ets.

In particolare, si contempla la semplificazione e la razionalizzazione dei regimi agevolativi previsti in favore dei soggetti che svolgono, con modalità non commerciali, attività che realizzano finalità sociali nel rispetto dei principi di solidarietà e sussidiarietà, assicurandone la coerenza con le disposizioni del codice del Terzo settore e con il diritto dell’Unione europea, nonché dei diversi regimi di deducibilità dal reddito complessivo delle erogazioni liberali disposte in favore degli enti aventi per oggetto statutario lo svolgimento o la promozione di attività di ricerca scientifica, in coerenza con le disposizioni del codice del Terzo settore (art. 9, comma 1, lett. l).

 

Fonte: CSVnet