Dl Lavoro, nuove regole sulle differenze retributive per i dipendenti nel Terzo settore
La conversione in legge eleva a uno a 12 il rapporto in presenza di comprovate esigenze e modifica il divieto di distribuzione indiretta di utili da parte degli Ets e delle imprese sociali. Novità anche per l’assegno di inclusione sociale e il lavoro agile
Con la legge 3 luglio 2023, n. 85 è stato convertito in legge il cosiddetto dl Lavoro (dl n. 48/2023) con il quale il Governo ha introdotto misure finalizzate all’inclusione sociale e all’accesso al mondo del lavoro.
Assegno di inclusione, formazione professionale, disciplina del contratto di lavoro a termine, occupazione giovanile, welfare aziendale, formazione professionale, riduzione della pressione fiscale, cuneo fiscale: queste alcune novità introdotte dal dl in questione, a cui sono state apportate alcune importanti modifiche in sede di conversione.
Qui di seguito alcune misure di interesse anche per il Terzo settore.
Differenze retributive tra i lavoratori dipendenti degli Ets e delle imprese sociali
Il dl, come modificato in sede di conversione, interviene sulla disciplina del trattamento retributivo dei lavoratori dipendenti dagli enti del Terzo settore (Ets), modificando il profilo delle differenze retributive tra i lavoratori dipendenti all’interno degli Ets, di cui al dlgs n. 117/2017 e al dlgs n. 112/2017.
In particolare, la differenza retributiva tra lavoratori dipendenti non può essere superiore al rapporto uno a otto da calcolarsi sulla base della retribuzione annua lorda (ai sensi dell’art. 16, comma 1 d.lgs. n. 117/2017 e dell’art. 13, comma 1 dlgs n. 112/2017).
Il dl n. 48/2023 integra questa previsione con l’ammissione dell’elevamento al rapporto da uno a dodici in presenza di comprovate esigenze, inerenti alla necessità di acquisire specifiche competenze ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale (come definite dalla relativa disciplina).
Viene inoltre modificato il divieto di distribuzione indiretta di utili da parte degli Ets e delle imprese sociali (l’art. 8, comma 3, lett. b) d.lgs. n. 117/2017 e l’art. 3, comma 2, lett. b) d.lgs. n. 112/2017)
Si considera distribuzione indiretta (anche) la corresponsione a lavoratori subordinati o autonomi di retribuzioni o compensi superiori del quaranta per cento rispetto a quelli previsti, per le medesime qualifiche, dai contratti collettivi di lavoro, salvo comprovate esigenze attinenti alla necessità di acquisire specifiche competenze ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale di cui all’art 5, comma 1, lett. b), g) e h) d.lgs. n. 117/2017 e di cui all’art. 2, comma 1, lett. b), g) e h) d.lgs. n. 112/2017.
Tale esclusione – sinora concernente quindi l’ipotesi di comprovate esigenze di acquisizione di specifiche competenze ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale relative soltanto a precisi ambiti quali: interventi e prestazioni sanitarie, formazione universitaria e post-universitaria, ricerca scientifica di particolare interesse sociale – è stata ampliata dal dl in esame a tutte le attività di interesse generale.
Assegno di inclusione
Si tratta della misura nazionale di contrasto alla povertà, alla fragilità e all’esclusione sociale delle fasce deboli attraverso percorsi di inserimento sociale, nonché di formazione, di lavoro e di politica attiva del lavoro che entrerà in vigore dal 1° gennaio 2024 in sostituzione del reddito di cittadinanza.
In particolare, lo strumento sostanzia un sussidio economico rivolto ai nuclei familiari che comprendono una persona con disabilità, o una persona minorenne o una persona ultra-sessantenne e che sono in possesso di determinati requisiti.
I nuclei familiari, al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata del beneficio, devono essere in possesso di precisi requisiti previsti dallo stesso dl.
Requisiti ed erogazione
I beneficiari devono rispettare:
– requisiti di cittadinanza, di residenza e di soggiorno;
– requisiti relativi alla condizione economica;
– requisiti relativi al godimento di beni durevoli e ad altri indicatori del tenore di vita.
Il beneficio verrà erogato mensilmente per un periodo continuativo non superiore a 18 mesi e potrà essere rinnovato, previa sospensione di un mese, per periodi ulteriori di dodici mesi.
Potrà essere richiesto all’Inps presentando l’apposita domanda in modalità telematica online e sarà erogato attraverso la Carta di inclusione, uno strumento di pagamento elettronico ricaricabile.
L’Inps, ricevuta la domanda e previa verifica del possesso dei requisiti, informerà il richiedente che per ricevere il beneficio economico dovrà effettuare l’iscrizione presso il Siisl, sistema informativo per l’inclusione sociale e lavorativa, al fine di sottoscrivete il patto di attivazione digitale e dovrà inoltre autorizzare la trasmissione dei dati relativi alla domanda ai centri impiego, alle agenzie per il lavoro, agli enti autorizzati all’attività di intermediazione, nonché ai soggetti accreditati ai servizio per il lavoro.
l beneficio decorre infatti dal mese successivo a quello di sottoscrizione del patto di attivazione digitale.
Il sistema informativo per l’inclusione sociale e lavorativa – Siils
Il percorso di attivazione viene attuato per mezzo della piattaforma Siils, attraverso l’invio automatico dei dati del nucleo familiare al servizio sociale del comune di residenza per l’analisi e la presa in carico dei componenti con bisogni complessi e per l’attivazione degli eventuali sostegni.
Il Siils consente l’interoperabilità di tutte le piattaforme digitali dei soggetti accreditati al sistema sociale e del lavoro.
I beneficiari della misura attivabili al lavoro, attraverso la registrazione sulla piattaforma, potranno accedere a:
– informazioni e proposte sulle offerte di lavoro;
– corsi di formazione, tirocini di orientamento e formazione;
– progetti utili alla collettività;
– altri strumenti di politica attiva del lavoro adeguati alle proprie caratteristiche e competenze;
– informazioni sullo stato di erogazione del beneficio e sulle attività previste dal progetto personalizzato.
La piattaforma ha lo scopo di agevolare la ricerca di lavoro, l’individuazione di attività di formazione e rafforzamento delle competenze e la partecipazione a progetti utili alla collettività, tenendo conto da una parte delle esperienze educative e formative e delle competenze professionali pregresse del beneficiario, dall’altra della disponibilità di offerte di lavoro, di corsi di formazione, di progetti utili alla collettività, di tirocini e di altri interventi di politica attiva.
A seguito dell’invio automatico dei dati, i beneficiari devono presentarsi per il primo appuntamento presso i servizi sociali entro 120 giorni dalla sottoscrizione del patto di attivazione digitale.
Successivamente, ogni 90 giorni, i beneficiari, diversi dai soggetti attivabili al lavoro, sono tenuti a presentarsi ai servizi sociali o presso gli istituti di patronato, per aggiornare la propria posizione, affinché il beneficio economico non venga sospeso.
Percorso personalizzato di inclusione sociale e lavorativa
I nuclei familiari beneficiari dell’assegno di inclusione, una volta sottoscritto il citato patto di attivazione digitale, sono tenuti ad aderire ad un percorso personalizzato di inclusione sociale o lavorativa.
I servizi sociali effettuano una valutazione multidimensionale dei bisogni del nucleo familiare, finalizzata alla sottoscrizione di un patto per l’inclusione.
Nell’ambito di tale valutazione, i componenti del nucleo familiare, di età compresa tra 18 e 59 anni attivabili al lavoro, vengono invece avviati ai centri per l’impiego per la sottoscrizione del patto di servizio, sottoscritto entro 60 giorni. Al fine di mantenere il beneficio, ogni 90 giorni, i beneficiari sono tenuti a presentarsi ai centri per l’impiego per aggiornare la propria posizione.
In caso di mancata presentazione, il beneficio economico è sospeso.
A questo proposito, si segnala che:
- nell’ambito del citato percorso personalizzato, può essere previsto l’impegno alla partecipazione a progetti utili alla collettività, a titolarità dei Comuni o di altre amministrazioni pubbliche a tale fine convenzionate con i Comuni, in ambito culturale, sociale, artistico, ambientale, formativo e di tutela dei beni comuni, da svolgere presso il Comune di residenza, compatibilmente con le altre attività del beneficiario. Ai fini della definizione degli impegni nell’ambito dei patti per l’inclusione sociale, la partecipazione, definita d’intesa con il Comune, ad attività di volontariato presso un ente del Terzo settore (Ets) e a titolarità degli stessi, da svolgere nel Comune di residenza nei medesimi ambiti di intervento, equivale alla partecipazione a detti progetti. Le modalità e i termini di attuazione di tali previsioni saranno definite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del dl. n. 48/2023.
- i servizi territoriali che effettuano la valutazione multidimensionale sopracitata operano in stretto raccordo con gli Ets. In particolare, l’attività di tali enti è riconosciuta, agevolata e valorizzata da parte dei competenti servizi e sulla base di specifici accordi di reciproco riconoscimento a livello comunale o di ambito territoriale sociale; gli operatori del servizio sociale e delle équipe multidisciplinari includono nella progettazione personalizzata, nonché nelle attività di supervisione, monitoraggio e supporto in costanza di rapporto di lavoro, ove opportuno, attività svolte dagli Ets o presso i medesimi.
Incentivi
Sono riconosciuti incentivi a determinati soggetti a seguito di specifica attività di mediazione svolta per le assunzioni di beneficiari delle misure appena citate.
In particolare, agli enti, anche del Terzo settore, alle associazioni e alle imprese sociali che svolgono attività dirette alla tutela della disabilità o all’inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati o disabili, se autorizzati all’attività di intermediazione, è riconosciuto, per ogni persona con disabilità assunta a seguito dell’attività di mediazione svolta dai predetti soggetti, secondo quanto indicato nel patto di servizio personalizzato, un contributo pari al 60 per cento dell’intero incentivo riconosciuto ai datori di lavoro privati per le assunzioni agevolate a tempo indeterminato o all’80 per cento dell’intero incentivo riconosciuto ai datori di lavori per le assunzioni agevolate a tempo determinato.
È inoltre introdotto un incentivo all’assunzione, da parte di Ets e di altri enti a essi assimilabili, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, di soggetti con disabilità e di età inferiore a trentacinque anni. Le assunzioni devono essere o essere state effettuate nel periodo 1° agosto 2022-31 dicembre 2023 per lo svolgimento di attività conformi allo statuto del datore di lavoro e riguardare soggetti con disabilità rientranti nell’ambito di applicazione del cosiddetto collocamento obbligatorio, di cui alla l. n. 68/1999.
I datori di lavoro che possono rientrare nel beneficio in esame sono gli Ets, le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale interessate dal processo di trasmigrazione al Runts e le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus) iscritte alla relativa anagrafe.
Lavoro agile
In materia di lavoro agile semplificato per fragili e genitori di figli under 14, il dl n. 48/2023, come convertito in legge, proroga dal 30 giugno 2023 al 30 settembre 2023 la norma sul diritto al ricorso al lavoro agile da parte dei dipendenti, pubblici e privati, affetti dalle patologie e condizioni individuate dal decreto del Ministro della Salute 4 febbraio 2022.
Sempre in materia di lavoro agile, il dl reca anche la previsione della proroga fino al 31 dicembre 2023 del diritto allo svolgimento dell’attività lavorativa in modalità agile semplificata, in assenza di accordi individuali per i genitori lavoratori dipendenti privati con almeno un figlio minore di 14 anni e dei lavoratori dipendenti maggiormente esposti al rischio Covid-19.
Fonte: CSVnet