Tutte le novità del decreto sull’assicurazione dei volontari

Il decreto ministeriale 6 ottobre 2021, emanato dal Ministero dello Sviluppo economico di concerto con il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali e pubblicato nella Gazzetta ufficiale dello scorso 30 novembre 2021, disciplina gli obblighi assicurativi nei confronti dei volontari degli enti del Terzo settore (Ets) secondo quanto previsto dal codice del Terzo settore (art. 18 c. 2).

Si tratta di un decreto attuativo di fondamentale importanza, atteso da molto tempo dalle realtà del Terzo settore, che va a fare chiarezza sia sulle modalità di tenuta del registro dei volontari che sulle specifiche forme con le quali le polizze assicurative possono essere stipulate, abrogando definitivamente il precedente riferimento rappresentato dal decreto del Ministro dell’Industria, del commercio e dell’artigianato del 14 febbraio 1992.

 

Gli obblighi assicurativi nei confronti dei volontari degli enti del Terzo settore

Prima di procedere ad illustrare il contenuto del decreto, è bene ricordare come il codice del Terzo settore (art. 18, c.1) abbia previsto l’obbligo per gli Ets che si avvalgono di volontari di assicurarli:

  • contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell’attività di volontariato;
  • per la responsabilità civile per i danni cagionati a terzi dall’esercizio dell’attività stessa.

L’obbligo assicurativo, che in precedenza era limitato dalla legge 266/1991 alle sole organizzazioni di volontariato (Odv), è quindi oggi esteso a tutti gli Ets che si avvalgano dell’azione di volontari, i quali devono essere inseriti in un apposito registro (art. 17, c. 1).

Altro fondamentale elemento di differenziazione rispetto al passato, in particolare in relazione alla citata legge quadro sul volontariato, è che ad oggi non vi è più alcun dubbio che una persona possa svolgere attività di volontariato per un Ets senza essere necessariamente associata allo stesso: questo si ricava in modo evidente leggendo la definizione di volontario contenuta all’art.17, c.2 del codice. Da ciò discende che ogni ente del Terzo settore che si avvalga di volontari deve tenere il registro dei volontari (nel quale sono iscritti i soggetti che svolgono attività di volontariato per l’ente, che possono essere anche associati dello stesso ma possono anche non esserlo) in modo distinto dal libro degli associati (nel quale sono contenuti i soci dell’ente, che possono essere al contempo volontari dello stesso, ma possono anche non esserlo).

Il codice del Terzo settore specifica che nel registro devono essere iscritti i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale, ponendo quindi una distinzione tra i volontari che svolgono la loro attività per l’ente in modo stabile (non occasionale) e quelli che la svolgono in modo occasionale. Né il codice né il decreto ministeriale 6 ottobre 2021 definiscono cosa si intenda per “occasionale”, a parte precisare che possono essere tali quelli impiegati in eventi o manifestazioni in generale: è quindi lasciato ai singoli enti il compito di definire tale nozione. Quello che invece il codice e il nuovo decreto specificano in modo chiaro e netto è che gli obblighi assicurativi menzionati in questo paragrafo valgono sia per i volontari “non occasionali” che per quelli “occasionali”.

 

Le modalità di tenuta del registro dei volontari

Gli enti del Terzo settore devono quindi predisporre un registro dei volontari, nel quale inserire anzitutto i volontari “non occasionali”.

Il registro, prima di essere posto in uso, deve essere numerato progressivamente in ogni pagina e bollato in ogni foglio da un notaio o da un altro pubblico ufficiale a ciò abilitato (solitamente un segretario comunale ma dovrebbero poterlo fare anche i singoli uffici del Runts), che deve dichiarare nell’ultima pagina il numero dei fogli che lo compongono. È stato quindi ripreso in modo identico l’obbligo di bollatura o vidimazione già previsto dal decreto ministeriale del 14 febbraio 1992.

Nel registro devono essere indicati, per ciascun volontario:

  1. il codice fiscale o, in alternativa, le generalità, il luogo e la data di nascita;
  2. la residenza o, in alternativa, il domicilio laddove non coincidente;
  3. la data di inizio e quella di cessazione dell’attività di volontariato presso l’organizzazione, che devono corrispondere alla data di iscrizione e cancellazione della persona nel registro.

Rispetto al precedente decreto del 1992, non vi è più l’obbligo di “barrare” e “firmare” il registro da parte del soggetto preposto alla sua tenuta ogni volta che esso venga modificato; rimane comunque sempre l’obbligo di aggiornare il registro nel momento in cui si verifichi una qualche variazione rispetto ai soggetti che svolgono attività di volontariato per l’ente, il quale dovrà poi comunicare in modo tempestivo i dati del registro all’impresa assicuratrice, secondo le modalità e i tempi concordati con quest’ultima.

Per quanto riguarda gli eventuali volontari “occasionali”, l’ente dovrà comunque provvedere a raccogliere i dati di ognuno, a conservarli e a metterli a disposizione dell’impresa assicuratrice, secondo le modalità concordate con la stessa.

Il decreto prevede comunque la possibilità di inserire nel registro anche i volontari “occasionali”, in una sezione apposita e separata rispetto a quelli “non occasionali”: in tal caso i dati da indicare sono gli stessi di quelli previsti per i volontari “non occasionali” ed elencati in precedenza.

Altra importante novità rispetto al precedente decreto del 14 febbraio 1992 è la possibilità di tenere il registro anche in forma elettronica e/o telematica, a condizione che i sistemi utilizzati assicurino l’inalterabilità delle scritture e la data in cui le stesse sono apposte; vengono richiamate nello specifico anche le modalità previste dall’art. 2215-bis, commi 2, 3 e 4 del codice civile.

Sempre in relazione ai registri tenuti con sistemi elettronici e/o telematici appena menzionati, il decreto prevede che essi possano essere messi a disposizione anche da parte delle reti associative del Terzo settore nei confronti degli Ets ad esse aderenti: in tal caso, la rete associativa può accedere ai dati contenuti nel registro (ad esempio al fine di stipulare un’unica polizza assicurativa che si applichi anche nei confronti degli enti aderenti), il cui inserimento o modifica rimane però di esclusiva competenza del singolo aderente in quanto unico titolare dell’obbligo di tenuta del registro. Qualora l’ente dovesse cessare il rapporto di appartenenza alla rete associativa, conserverà comunque copia digitale delle iscrizioni inserite per il relativo periodo di appartenenza.

 

Le polizze assicurative

Il decreto ministeriale 6 ottobre 2021 prevede che le polizze assicurative stipulate dagli enti del Terzo settore, anche per il tramite delle reti associative cui essi aderiscono, possano essere “collettive” o “numeriche”, e devono essere predisposte dalle imprese assicuratrici in modo da garantire la massima trasparenza delle condizioni e l’assenza di discriminazioni nell’accesso dei volontari alla tutela assicurativa.

Le polizze appena menzionate, in forza di un unico vincolo contrattuale, determinano una molteplicità di rapporti assicurativi nei confronti di una pluralità di soggetti e, nello specifico, dei volontari “non occasionali” iscritti al registro (sia in fase di stipulazione della polizza che in fase di successivo aggiornamento) e di quelli “occasionali” sulla base della documentazione relativa ad essi.

È precisato infine che per i volontari “non occasionali” le garanzie assicurative decorrono dalle ore 24 del giorno di iscrizione al registro; se essi cessano di prestare la loro attività volontaria (e vengono quindi cancellati dal registro), le garanzie perdono efficacia a partire dalle ore 24 del giorno della cancellazione. Per quanto riguarda invece i volontari “occasionali”, l’efficacia delle polizze cessa alle ore 24 dell’ultimo giorno di servizio, il quale deve essere espressamente indicato nella polizza.

 

Il controllo e la conservazione della documentazione

I controlli sulle coperture assicurative stipulate dagli Ets spettano all’Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (Ivass), che lo esercita nello specifico nei confronti delle imprese di assicurazione.

Sono invece di competenza degli uffici del Runts, così come degli altri soggetti autorizzati, i controlli sulla documentazione riguardante l’assicurazione dei volontari “non occasionali” e “occasionali”, la quale deve essere conservata dai singoli enti per almeno dieci anni.

 

Fonte: CSVnet