5 per mille: nuova modulistica per la rendicontazione del contributo
Di seguito viene messa a disposizione la nuova modulistica da utilizzare per la rendicontazione del contributo a partire dall’anno finanziario 2020, accompagnata dalle relative linee guida.
– Modello di rendiconto (Mod.A)
– Modello di rendiconto dell’accantonamento (Mod.B)
– Linee guida per la rendicontazione
Con riferimento ai c.d. “enti del volontariato” il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali è competente a vigilare sul corretto utilizzo del 5 per mille. A tale scopo, la normativa vigente, a partire dai contributi riferiti all’anno finanziario 2008, pone a carico di tutti i soggetti beneficiari del contributo – entro un anno dalla percezione delle somme – l’obbligo di redigere un rendiconto e una relazione illustrativa attraverso i quali i soggetti destinatari del contributo dimostrano l’utilizzo delle risorse ricevute.
L’obbligo di redigere un rendiconto – unitamente ad una relazione illustrativa – è stato introdotto per la prima volta dall’art. 3, comma 6, della Legge 24 dicembre 2007, n. 244 (finanziaria per il 2008) e successivamente confermato dall’art. 11 e seguenti del d.p.c.m. 3 aprile 2009 per l’anno finanziario 2009 e ribadito per l’anno finanziario 2010 dall’art. 12 del d.p.c.m. del 23 aprile 2010. Per gli anni successivi sono state prorogate le disposizioni contenute nel richiamato d.p.c.m. del 23 aprile 2010.
La redazione del rendiconto e della relazione illustrativa è obbligatoria per tutti i soggetti beneficiari del 5 per mille indipendentemente dall’ammontare del contributo percepito. La relazione descrittiva dovrà esporre in maniera chiara l’utilizzo delle somme, gli interventi/progetti realizzati e il dettaglio dei costi inseriti nel rendiconto.
Sono tenuti alla trasmissione del rendiconto, della relazione illustrativa, degli allegati – nei casi previsti – indicati nelle Linee guida per la rendicontazione, nonché copia del documento d’identità del Legale rappresentante, i soggetti che per l’anno finanziario 2008 hanno percepito somme pari o superiori a 15mila euro e – a decorrere dall’anno finanziario 2009 – somme pari o superiori a 20mila euro. La trasmissione deve avvenire entro 30 giorni dallo scadere del termine di redazione del rendiconto.
ANNO FINANZIARIO | CHI DEVE REDIGERE IL RENDICONTO | CHI DEVE TRASMETTERE IL RENDICONTO AL MINISTERO |
2006 e 2007 | Nessun ente | Nessun ente |
2008 | Tutti gli enti | Solo gli enti che hanno percepito un contributo di importo pari o superiore a 15mila euro |
2009 e successivi | Tutti gli enti | Solo gli enti che hanno percepito un contributo di importo pari o superiore a 20mila euro |
Gli enti che hanno percepito contributi di importo inferiore a quelli innanzi indicati non sono tenuti all’invio del rendiconto e della relazione, che dovranno comunque redigere entro un anno dalla ricezione degli importi e conservare per 10 anni.
Il rendiconto deve essere redatto per ogni singola annualità nei limiti del contributo percepito. Possono essere inserite nel rendiconto le spese effettivamente sostenute entro i 12 mesi successivi alla data di percezione del contributo e quelle sostenute a partire dalla pubblicazione – da parte dell’Agenzia delle Entrate – dell’elenco definitivo dei soggetti ammessi e degli esclusi. È però chiaro che ove, successivamente alla pubblicazione dell’elenco, si verifichino o siano accertate situazioni ostative alla corresponsione del contributo, dette spese resteranno a carico dell’ente.
Rispetto al limite suddetto fanno eccezione gli eventuali importi inseriti nel punto 6 “Accantonamento” del rendiconto da utilizzare e rendicontare entro 24 mesi dalla ricezione del contributo nel rispetto delle modalità previste dalle Linee Guida (a decorrere dall’anno finanziario 2010).
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, ai fini del controllo, potrà richiedere l’acquisizione di ulteriore documentazione integrativa e operare controlli amministrativo-contabili dei rendiconti anche presso le sedi degli enti beneficiari.
La documentazione potrà essere trasmessa tramite PEC alla casella: rendicontazione5xmille@pec.lavoro.gov.it
In alternativa, a mezzo raccomandata A/R al seguente indirizzo:
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
Direzione Generale del Terzo Settore e della responsabilità sociale delle imprese – Divisione I
Via Flavia, 6 – 00187 ROMA
Di seguito sono riportate la precedente modulistica e le relative linee guida che restano valide per la rendicontazione del contributo fino all’anno finanziario 2019:
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