Assemblee online e voto elettronico, proroga anche per il non profit
Sono prorogati al 31 dicembre 2021 i termini per lo svolgimento delle assemblee online e l’uso del voto elettronico anche per gli enti non profit. È una delle novità di interesse per il Terzo settore contenute nel decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105 recentemente approvato.
Il decreto proroga fino al 31 dicembre 2021 lo stato di emergenza nazionale in considerazione del rischio sanitario connesso al protrarsi della diffusione degli agenti virali da Covid-19, disciplinando, in particolare, le modalità di utilizzo del certificato verde (cosiddetto green pass), stabilendo nuovi criteri per l’attribuzione dei “colori” alle Regioni e prorogando i termini di diverse disposizioni di legge correlati all’emergenza epidemiologica.
Ci sono indicazioni che interessano anche il Terzo settore e il non profit.
Qui di seguito quelle di maggior rilievo.
Proroga termini assemblee e voti online
Sono prorogati al 31 dicembre 2021 (data di cessazione dello stato di emergenza) i termini previsti dall’art. 73 e dall’art. 106, comma 7 dl n. 18/2020 (art. 6 che rinvia ai punti 2 e 7 dell’Allegato A).
In particolare, gli enti pubblici nazionali, le associazioni private anche non riconosciute e le fondazioni possono svolgere, fino al 31 dicembre 2021, riunioni online degli organi collegiali, anche se non precedentemente regolamentate, previa individuazione dei sistemi che consentano di identificare con certezza i partecipanti (come previsto dall’art. 73 dl n. 18/2020).
Analogamente, è prorogato allo stesso termine finale del 31 dicembre 2021 il termine stabilito dall’art. 106, comma 7 dl n. 18/2020 sullo svolgimento delle assemblee online e l’uso degli strumenti di partecipazione, anche se non previste nello statuto, delle società, imprese private, associazioni e fondazioni. Nello specifico, per tali soggetti è prorogato lo svolgimento, anche in via esclusiva, delle assemblee mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscano l’identificazione dei partecipanti e la loro partecipazione, unitamente all’esercizio del diritto di voto in via elettronica o per corrispondenza e all’intervento all’assemblea mediante mezzi di telecomunicazione.
Si rammenti che la possibilità di svolgere le assemblee con modalità da remoto è stata già prevista e prorogata dal dl n. 183/2020 e dal dl n. 44/2021 che hanno esteso al 31 luglio 2021 la possibilità per associazioni e fondazioni (comprese organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale e Onlus) di svolgere l’assemblea mediante mezzi di telecomunicazione, oltre che di utilizzare (fra gli altri) gli strumenti del voto elettronico o per corrispondenza.
Per quali attività è richiesto il green pass
Dal 6 agosto 2021 saranno richiesti (art. 3)
- la certificazione verde Covid-19 (green pass), comprovante l’inoculamento almeno della prima dose vaccinale Sars-CoV-2 (validità 9 mesi) o la guarigione dall’infezione da Sars-CoV-2 (validità 6 mesi) oppure
- l’effettuazione di un test molecolare o antigenico rapido con risultato negativo al virus Sars-CoV-2 (con validità 48 ore)
Per poter svolgere o accedere alle seguenti attività o ambiti:
- servizi per la ristorazione svolti da qualsiasi esercizio per consumo al tavolo al chiuso;
- spettacoli aperti al pubblico, eventi e competizioni sportivi;
- musei, altri istituti e luoghi della cultura e mostre;
- piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra, centri benessere, anche all’interno di strutture ricettive, limitatamente alle attività al chiuso;
- sagre e fiere, convegni e congressi;
- centri termali, parchi tematici e di divertimento;
- centri culturali, centri sociali e ricreativi, limitatamente alle attività al chiuso e con esclusione dei centri educativi per l’infanzia, i centri estivi e le relative attività di ristorazione;
- attività di sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò;
- concorsi pubblici.
I titolari o i gestori dei servizi e delle attività autorizzati, previa esibizione del green pass, sono tenuti a verificare che l’accesso a questi servizi e attività avvenga nel rispetto delle prescrizioni.
In caso di violazione può essere elevata una sanzione pecuniaria da 400 a 1000 euro sia a carico dell’esercente sia dell’utente.
Qualora la violazione fosse ripetuta per tre volte in tre giorni diversi, l’esercizio potrebbe essere chiuso da 1 a 10 giorni.
Spettacoli culturali
In zona bianca e in zona gialla gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali o spazi anche all’aperto sono svolti esclusivamente con posti a sedere preassegnati e a condizione che sia assicurato il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro sia per gli spettatori che non siano abitualmente conviventi, sia per il personale, e l’accesso è consentito esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi Covid-19.
In particolare:
- in zona bianca, la capienza consentita non può essere superiore al 50 per cento di quella massima autorizzata all’aperto e al 25 per cento al chiuso nel caso di eventi con un numero di spettatori superiore rispettivamente a 5.000 all’aperto e 2.500 al chiuso;
- in zona gialla la capienza consentita non può essere superiore al 50 per cento di quella massima autorizzata e il numero massimo di spettatori non può comunque essere superiore a 2.500 per gli spettacoli all’aperto e a 1.000 per gli spettacoli in luoghi chiusi, per ogni singola sala.
Sarà comunque obbligatorio svolgere le attività nel rispetto di linee guida adottate.
Eventi sportivi
Novità anche in merito alla partecipazione del pubblico sia agli eventi e alle competizioni di livello agonistico riconosciuti di preminente interesse nazionale con provvedimento del Comitato olimpico nazionale italiano e del Comitato italiano paraolimpico, riguardanti gli sport individuali e di squadra, organizzati dalle rispettive federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate, enti di promozione sportiva ovvero da organismi sportivi internazionali sia agli eventi e le competizioni sportivi diversi da quelli citati.
Si applicano, in particolare, le seguenti prescrizioni:
- in zona bianca, la capienza consentita non può essere superiore 50 per cento di quella massima autorizzata all’aperto e al 25 per cento al chiuso;
- in zona gialla la capienza consentita non può essere superiore al 25 per cento di quella massima autorizzata e, comunque, il numero massimo di spettatori non può essere superiore a 2.500 per gli impianti all’aperto e a 1.000 per gli impianti al chiuso.
Le attività devono svolgersi sempre nel rispetto delle linee guida adottate dalla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per lo sport, sentita la Federazione medico sportiva italiana, sulla base di criteri definiti dal Comitato tecnico-scientifico
Proroga misure in materia di disabilità
L’art. 9 interviene in materia di disabilità, prevedendo che, fino al 31 ottobre 2021, i lavoratori fragili (lavoratori dipendenti pubblici e privati in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico-legali, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, inclusi i lavoratori in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell’art. 3, c. 3, della L. 104/1992) svolgano di norma la prestazione lavorativa in modalità agile, anche attraverso l’adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi vigenti, o lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale anche da remoto.
Sostegno alle attività economiche chiuse
Prevista una quota pari a 20 milioni di euro (art. 11) del Fondo per il sostegno delle attività economiche chiuse è destinata in via prioritaria alle attività che alla data del 23 luglio 2021 risultano chiuse in conseguenza delle misure di prevenzione adottate ai sensi degli articoli 1 e 2 dl n. 19/2021.
Fonte: CSVnet