Tutte le scadenze sulla rendicontazione del 5 per mille
Si avvicinano le prime scadenze relative alla rendicontazione del 5 per mille.
Si ricorda che nel 2020 le associazioni e gli altri enti non profit aventi diritto si sono visti erogare sul proprio conto corrente le somme relative alle annualità finanziarie 2018 e 2019, al fine di far fronte alle conseguenze negative legate alla crisi pandemica in corso.
Con la nota n. 3142 del 4 marzo 2021 il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali ha fornito alcuni chiarimenti in relazione alla rendicontazione di tali somme, stabilendo inoltre la possibilità per gli enti di accantonarle e di poterle spendere nell’annualità successiva.
Le regole generali in merito alla rendicontazione del 5 per mille
La nota ministeriale citata ribadisce anzitutto l’obbligo per tutti gli enti che hanno ricevuto il contributo di redigere, entro 12 mesi dalla data di percezione, il rendiconto e la relazione illustrativa; solo gli enti che hanno percepito un contributo pari o superiore a 20.000 euro hanno l’ulteriore obbligo di trasmetterli all’amministrazione di riferimento (che per gli “enti del volontariato” è il Ministero del Lavoro) entro 30 giorni dalla data ultima prevista per la redazione del rendiconto.
Sul sito del Ministero del Lavoro è possibile reperire informazioni generali in merito alla rendicontazione del 5 per mille, oltre che la relativa modulistica.
Va subito chiarito come, anche se la rendicontazione di quest’anno riguarda due annualità di 5 per mille (erogati entrambi nel 2020), non sarà possibile redigere un unico rendiconto e un’unica relazione illustrativa ma sarà necessario predisporre due rendiconti (e relative relazioni illustrative) separati, uno per il 5 per mille 2018 e uno per il 5 per mille 2019. L’obbligo normativo di trattare in modo distinto e separato le due annualità determina che anche l’eventuale superamento della soglia dei 20.000 euro va valutata in relazione al singolo 5 per mille. Provando ad esemplificare quanto detto: se un’associazione ha percepito 15.000 euro dal 5 per mille 2018 e 17.000 euro dal 5 per mille 2019, l’ente dovrà redigere i due rendiconti e le due relazioni in modo separato ma non sarà obbligato a trasmettere nulla all’amministrazione competente (pur essendo infatti il totale superiore a 20.000 euro, i due contributi presi singolarmente non superano tale soglia).
Precisazione importante fornita dalla nota ministeriale è quella per cui il riferimento normativo in tema di rendicontazione dei 5 per mille 2018 e 2019 è rappresentato ancora dal dpcm del 23 aprile 2010 e non dal nuovo dpcm del 23 luglio 2020: da ciò sembra potersi ricavare che non trovano applicazione gli ulteriori obblighi previsti da quest’ultimo, tra cui in particolare quello di pubblicare sul sito web dell’ente gli importi percepiti.
La possibilità di accantonare le somme
La nota ministeriale ha inoltre confermato la possibilità di accantonare le somme relative ai 5 per mille 2018 e 2019 che risultino ancora da spendere alla data di redazione del rendiconto.
Il Ministero, accogliendo la richiesta del Forum Nazionale del Terzo Settore, ha infatti riconosciuto che le limitazioni contenute nei diversi dpcm per far fronte all’emergenza pandemica hanno di fatto reso impossibile l’esercizio, in tutto o in parte, delle attività istituzionali degli enti, e quindi del relativo impiego delle risorse del 5 per mille (qui la notizia completa).
Il Ministero ribadisce inoltre che l’eventuale restituzione delle somme finirebbe per privare di risorse preziose gli enti del Terzo settore, la cui attività è fondamentale poiché volta proprio a fronteggiare gli effetti, di breve e medio periodo, generati dalla pandemia sulle comunità di riferimento.
Le organizzazioni beneficiarie potranno quindi inserire al punto 6 del modello di rendiconto (dedicato appunto all’accantonamento) per il 5 per mille 2018 e per quello del 2019 l’importo che a 12 mesi dalla data di percezione del contributo risulti ancora da spendere per cause legate all’emergenza epidemiologica, riportando nella relazione illustrativa come motivazione dell’accantonamento la semplice dicitura “Accantonamento emergenza Covid-19”, senza bisogno di alcuna ulteriore motivazione o supporto documentale.
Come indicato dalle Linee guida per la rendicontazione, gli enti beneficiari dovranno comunque spendere tutte le somme accantonate e redigere il relativo modello di rendiconto (unitamente ad una relazione che descriva in dettaglio le spese inserite) entro 24 mesi dalla data di percezione del contributo. L’ulteriore obbligo di trasmettere il rendiconto dell’accantonamento all’amministrazione di riferimento sarà in capo ai soli enti che hanno ricevuto un contributo pari o superiore a 20.000 euro, che ricordiamo deve essere valutato in relazione al singolo 5 per mille. Facciamo l’esempio di un ente che ha ricevuto 25.000 euro dal 5 per mille 2018 e 17.000 euro dal 5 per mille 2019:
- riguardo al 5 per mille 2018, ha speso 20.000 euro alla data di redazione del rendiconto e quindi accantona 5.000 euro, che rendiconterà l’anno successivo: l’ente dovrà inviare all’amministrazione erogatrice sia il rendiconto generale che quello dell’accantonamento (perché ha ricevuto un contributo superiore a 20.000 euro);
- riguardo al 5 per mille 2019, ha speso 13.000 euro alla data di redazione del rendiconto e quindi accantona 4.000 euro, che rendiconterà l’anno successivo: l’ente dovrà ovviamente redigere il rendiconto generale e quello sull’accantonamento ma non dovrà trasmetterli all’amministrazione erogatrice (perché ha ricevuto un contributo inferiore a 20.000 euro).
Nella tabella sottostante sono riepilogati i termini per la rendicontazione del 5 per mille 2018.
Per gli enti che hanno ricevuto un contributo pari o superiore a 500.000 euro il termine per poter spendere le relative somme e per redigere il rendiconto e la relazione illustrativa cade l’8 e il 9 giugno 2021, mentre quello per la trasmissione del rendiconto (a cui saranno soggetti tutti questi enti) l’8 e il 9 luglio 2021.
Gli enti che hanno ricevuto un contributo inferiore a 500.000 euro hanno invece tempo fino al 30 luglio 2021 per poter spendere le relative somme e per redigere il rendiconto e la relazione illustrativa; il termine per la trasmissione del rendiconto (a cui saranno soggetti solo gli enti che hanno ricevuto una somma pari o superiore a 20.000 euro) è il 29 agosto 2021.
I termini di rendicontazione del 5 per mille 2019
Nella tabella sottostante sono allo stesso modo riepilogati i termini per la rendicontazione del 5 per mille 2019.
Per gli enti che hanno ricevuto un contributo pari o superiore a 500.000 euro il termine per poter spendere le relative somme e per redigere il rendiconto e la relazione illustrativa è il 2 settembre 2021, mentre quello per la trasmissione del rendiconto (a cui saranno soggetti tutti questi enti) è il 2 ottobre 2021.
Gli enti che hanno ricevuto un contributo inferiore a 500.000 euro hanno invece tempo fino al 6 ottobre 2021 per poter spendere le relative somme e per redigere il rendiconto e la relazione illustrativa; il termine per la trasmissione del rendiconto (a cui saranno soggetti solo gli enti che hanno ricevuto una somma pari o superiore a 20.000 euro) è il 5 novembre 2021.
Infine, nella tabella che segue sono riepilogati i termini per la rendicontazione dell’eventuale accantonamento del 5 per mille 2019.
Fonte: CSVnet