Decreto Sostegni: più 100 milioni di euro per il Terzo settore

Con la legge n. 69 del 21 maggio 2021 è stato convertito in legge il dl n. 41/2021, cosiddetto “decreto Sostegni”, con il quale il Governo ha previsto aiuti a sostegno delle imprese e degli operatori economici, del lavoro, della salute e dei servizi territoriali, connesse all’emergenza sanitaria.

In sede di conversione in legge sono state inserite nel provvedimento una serie di importanti novità di carattere fiscale rilevanti soprattutto per le imprese.

Per il Terzo settore si segnalano, in modo particolare, l’incremento del Fondo Straordinario per il sostegno degli enti del Terzo settore (Ets), la conferma della proroga al 31 maggio 2021 per l’adeguamento degli statuti per gli Ets con le maggioranze semplificate, alcune misure in materia di sostegno allo sport, alla cultura e ai soggetti fragili, oltre l’estensione dell’esonero dal pagamento del canone RAI per l’anno 2021 alle strutture ricettive nonché a quelle di somministrazione e consumo di bevande in locali pubblici o aperti al pubblico, comprese le attività similari svolte da enti del Terzo settore.

Qui di seguito, un utile riepilogo delle principali misure di interesse contenute nel dl n. 41/2021, così come convertito dalla legge n. 69/2021.

Le misure a sostegno del Terzo settore

Le misure di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 hanno portato alla notevole riduzione o addirittura alla sospensione delle attività di decine di migliaia di Ets.

Già il dl n. 137/2020 ha istituito il “Fondo straordinario per il sostegno degli enti del Terzo settore” rivolto alle organizzazioni di volontariato (Odv), alle associazioni di promozione sociale (Aps) e alle Onlus, dotato di 70 milioni di euro per il 2021. Al fine di recare adeguato ristoro ai tanti enti in difficoltà, è previsto un incremento di tale Fondo di 100 milioni di euro (art. 14).

Viene confermata, e quindi non è ulteriormente estesa, la proroga al 31 maggio 2021 del termine entro il quale le Odv, le Aps e le Onlus possono adeguare i propri statuti con le modalità e le maggioranze previste per le deliberazioni dell’assemblea ordinaria: dopo il 31 maggio sarà comunque possibile per tali enti adeguarsi alle nuove disposizioni del codice del Terzo settore, utilizzando però le maggioranze dell’assemblea straordinaria.

Previsto un contributo a fondo perduto in favore degli operatori economici titolari di partita Iva che svolgono attività d’impresa, arte o professione, nonché per gli enti non commerciali e del Terzo settore, senza alcuna limitazione settoriale o vincolo di classificazione delle attività economiche interessate (art. 1).

In particolare, i soggetti che possono presentare la richiesta devono avere subito perdite di fatturato, tra il 2019 e il 2020, pari ad almeno il 30 per cento, calcolato sul valore medio mensile.

Ne abbiamo parlato nell’articolo “Non profit: come accedere al contributo a fondo perduto”: si ricorda che c’è tempo ancora fino al 28 maggio per presentare la richiesta di tale contributo.

Per l’anno 2021, inoltre, non è dovuto il canone di abbonamento RAI dalle strutture ricettive e da quelle di somministrazione e consumo di bevande in locali pubblici o aperti al pubblico, comprese le attività similari svolte da enti del Terzo settore (sono considerati già oggi Ets le Odv, le Aps, le Onlus, le imprese sociali e le cooperative sociali) (art. 6 comma 5).

Gli interventi a sostegno delle attività sportive

Il dl Sostegni ha rifinanziato, per 50 milioni di euro per l’anno 2021, il Fondo unico per il sostegno delle associazioni sportive e società sportive dilettantistiche, al fine di far fronte alla crisi economica determinatasi in ragione delle misure di contenimento dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 (art. 14-bis).

Da ultimo, l’art. 36-ter interviene in merito all’attività sportiva intervenendo sugli obblighi di restituzione di quanto ricevuto (ai sensi dell’art. 1463 del codice civile), da parte dei soggetti che offrono servizi sportivi, per sopravvenuta impossibilità della prestazione dovuta ossia nell’offerta di servizi sportivi acquistati da utenti mediante contratto di abbonamento.

Lavoro, disabilità e cultura

I datori di lavoro che sospendono o riducono l’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da Covid-19 possono richiedere fino a 13 settimane di trattamenti di cassa integrazione ordinaria, da utilizzare tra il 1° aprile e il 30 giugno 2021. La stessa disposizione prevede inoltre la possibilità di richiedere fino a 28 settimane di assegno ordinario e di cassa integrazione salariale in deroga da utilizzare tra il 1° aprile e il 31 dicembre 2021.

In entrambi i casi, i datori di lavoro che usufruiscono di tale trattamento non sono tenuti a pagare alcun contributo addizionale (art. 8).

A sostegno dei lavoratori in condizioni di fragilità è equiparato il periodo di assenza dal servizio al ricovero ospedaliero per i lavoratori dipendenti pubblici e privati in condizione di fragilità fino al 30 giugno 2021, senza computo dell’assenza nel periodo di comporto (art. 15).

Previsto il rinnovo dell’indennità per i lavoratori del turismo, degli stabilimenti termali, stagionali e dello spettacolo per un importo pari a 2.400 euro.

Destinatari di tale indennità sono, in particolare, i lavoratori, anche in somministrazione, stagionali del turismo, degli stabilimenti termali e dello spettacolo che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del dl Sostegni (23 marzo 2021), che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel medesimo periodo, non titolari di pensione né di rapporto di lavoro dipendente né di NASpI al 23 marzo 2021.

Dalla stessa disposizione è anche prevista l’erogazione di un’indennità per i lavoratori sportivi. Si tratta di una platea di circa 200.000 lavoratori sportivi, che comprende anche le collaborazioni coordinate e continuative, con contratti stipulati e sottoscritti con committenti riconducibili a associazioni e società sportive dilettantistiche iscritte al registro tenuto dal Coni (art. 10).

È poi rifinanziato il “Fondo sociale per occupazione e formazione”, già istituito presso il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, di 400 milioni di euro per l’anno 2021 e di 80 milioni di euro per l’anno 2022 (art. 9).

Esteso il riconoscimento del contributo mensile per figli disabili a carico ad uno dei genitori, se disoccupato o monoreddito facente parte di nuclei familiari monoparentali.

Detto contributo mensile è oggi già previsto dall’art. 1, comma 365, legge n. 178/2020, che autorizza la spesa di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 per il riconoscimento di un contributo mensile, fino ad un massimo di 500 euro netti, in favore delle madri disoccupate o monoreddito, che fanno parte di nuclei familiari monoparentali, con figli a carico aventi una disabilità riconosciuta in misura non inferiore al 60 per cento.

La definizione dei criteri di individuazione dei destinatari del predetto contributo, nonché delle modalità di presentazione delle relative domande di erogazione, è demandata ad apposito decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle finanze, che doveva essere emanato entro il 2 marzo 2021 e che allo stato non risulta ancora adottato (art. 13-bis).

Ancora, sono adottate misure a tutela delle persone con disabilità e viene istituito, nello stato di previsione del Ministero dell’Economia e delle finanze, un fondo denominato “Fondo per l’inclusione delle persone con disabilità”, con una dotazione di 100 milioni di euro annui a decorrere dal 2021. A uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, ovvero dell’Autorità politica delegata in materia di disabilità, di concerto con i Ministri dell’Economia e delle finanze e del Lavoro e delle politiche sociali, sono delegate l’individuazione degli interventi e la definizione dei criteri e delle modalità per l’utilizzazione delle risorse del fondo volte a finanziare specifici progetti (art. 34).

È stato incrementato di 200 milioni di euro, per l’anno 2021, il Fondo di parte corrente per le emergenze spettacolo, cinema e audiovisivo, di cui all’articolo 89, comma 1 dl n. 18/2020 (art. 36).

Sempre a sostegno della cultura, previsto un credito di imposta a favore delle imprese che svolgono attività teatrali e spettacoli dal vivo, anche attraverso l’utilizzo di sistemi digitali (art. 36-bis).

Sostegno al reddito e povertà

Per quanto riguarda il reddito di cittadinanza, è previsto un incremento dell’autorizzazione di spesa pari a 1 miliardo di euro.

Per l’anno 2021 i componenti del nucleo beneficiario del reddito di cittadinanza possano inoltre stipulare uno o più contratti a termine senza che il reddito di cittadinanza venga perso o ridotto se il valore del reddito familiare risulta comunque pari o inferiore a 10.000 euro annui. In tali ipotesi, il beneficio economico resta sospeso per una durata corrispondente a quella dei contratti a tempo determinato stipulati dal percettore; il beneficio riprende a decorrere dal termine di ciascun contratto (art. 11).

Rifinanziato il reddito di emergenza per tre ulteriori mensilità da marzo a maggio 2021, fermo restando l’incompatibilità con la percezione del reddito di cittadinanza e nella misura prevista per nuclei composti da un unico componente, ai soggetti con Isee in corso di validità, ordinario o corrente, non superiore a euro 30.000, che hanno terminato tra giorno 1° luglio 2020 e il 28 febbraio 2021 le prestazioni di NASpI e DIS-COLL.

I soggetti beneficiari non devono essere titolari di contratto di lavoro subordinato (con esclusione del contratto di lavoro intermittente senza diritto all’indennità di disponibilità), né di rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, né di pensione sia diretta che indiretta.

L’indennità risulta cumulabile solo con l’assegno ordinario di invalidità o con prestazioni aventi la medesima finalità e natura giuridica e la relativa domanda deve essere presentata all’Inps entro il 30 aprile 2021 (art. 12).

 

Fonte: CSVnet