Iscrizioni aperte al 2 per mille per le associazioni culturali
Sono aperte, fino al prossimo 26 aprile, le iscrizioni al 2 per mille 2021 alle associazioni culturali, misura prevista dall’art. 97-bis del decreto legge 104 del 2020 (cosiddetto “Agosto”) e reintrodotta dopo alcuni anni di assenza.
Il dpcm 16 aprile 2021 stabilisce i criteri e i requisiti per l’iscrizione e la cancellazione degli enti dall’elenco del 2 per mille, e costituisce quindi il testo normativo di riferimento. Tale decreto, alla data di scrittura di questo articolo, è presente sul sito del Ministero della Cultura ma non è ancora pubblicato in Gazzetta Ufficiale.
I requisiti per accedere al 2 per mille
Possono accedere al 2 per mille le associazioni, riconosciute e non riconosciute, in possesso dei seguenti due requisiti:
- avere, nel proprio atto costitutivo o statuto, la finalità di svolgere e/o promuovere attività culturali;
- risultare esistenti da almeno 5 anni al momento della presentazione della domanda di iscrizione.
Sono stati di fatto ripresi i due criteri già previsti dal Dpcm 21 marzo 2016, che aveva introdotto per la prima volta l’istituto del 2 per mille nel nostro ordinamento.
Potrebbe quindi esserci il caso di associazioni che presentano i requisiti sia per iscriversi al 5 per mille, nella categoria “enti del volontariato”, (vedi la Guida sul tema) sia per iscriversi al 2 per mille in quanto “associazioni culturali”: ciò è legittimo e i contribuenti potranno assegnare a tale ente sia il 5 per mille che il 2 per mille della loro Irpef.
L’iscrizione per gli enti che si iscrivono per la prima volta
Le associazioni in possesso dei requisiti menzionati in precedenza, e che già non si erano iscritte al 2 per mille nel 2016, possono, entro il 26 aprile 2021, presentare la domanda di iscrizione esclusivamente per via telematica tramite la procedura presente sul sito web del Ministero della Cultura e che è stata attivata a partire dal 19 aprile. Nello stesso portale è possibile scaricare e consultare l’apposita guida per l’iscrizione.
Alla domanda devono essere allegati, a pena di esclusione dall’elenco del 2 per mille:
- una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, sottoscritta dal legale rappresentante dell’ente, che certifichi il possesso dei requisiti per accedere al beneficio;
- una relazione sintetica descrittiva dell’attività di promozione di attività culturali svolta negli ultimi 5 anni;
- copia dell’atto costitutivo e dello statuto vigente;
- copia fotostatica di un documento di identità del legale rappresentante.
L’iscrizione per gli enti già presenti nell’elenco stilato nel 2016
Le associazioni già incluse nell’elenco definitivo del 2 per mille 2016 sono comunque tenute a confermare, entro il 26 aprile 2021 e a pena di esclusione dal beneficio, di essere in possesso dei requisiti fondamentali previsti dalla normativa, e devono farlo mediante apposita dichiarazione esclusivamente per via telematica tramite la stessa procedura presente sul sito web del Ministero della Cultura.
Alla dichiarazione devono inoltre essere allegati:
- una relazione sintetica descrittiva dell’attività di promozione di attività culturali svolta negli ultimi 5 anni;
- copia fotostatica di un documento di identità del legale rappresentante;
- copia dell’atto costitutivo e dello statuto vigente, solo nel caso in cui quest’ultimo sia stato modificato rispetto alla versione depositata ai sensi della precedente iscrizione.
Si ribadisce ancora come anche per le associazioni già iscritte nell’elenco del 2016 la mancata presentazione della dichiarazione di conferma dei requisiti e degli allegati richiesti comporta la cancellazione dall’elenco del 2 per mille.
Le tempistiche per l’accreditamento
Entro il 10 maggio 2021 il Ministero della Cultura dovrà redigere l’elenco degli enti che hanno validamente presentato domanda di iscrizione o dichiarazione di conferma dei requisiti, indicando per ciascuno di essi denominazione, sede e codice fiscale. L’elenco è pubblicato sul sito web dello stesso ministero.
Entro il 21 maggio 2021 il legale rappresentante dell’ente può chiedere la rettifica di eventuali errori nei dati relativi all’iscrizione, con apposita mail all’indirizzo duepermille@beniculturali.it.
Entro il 10 giugno 2021 il Ministero della Cultura trasmette gli elenchi definitivi, relativi ai soggetti ammessi al riparto e a quelli esclusi, alla Presidenza del Consiglio dei ministri per la pubblicazione sul proprio sito web e all’Agenzia delle entrate, la quale dovrà pubblicare l’elenco degli enti ammessi ed esclusi dal beneficio, con l’indicazione delle scelte attribuite e dei relativi importi, entro il settimo mese successivo a quello di scadenza del termine per presentare la dichiarazione dei redditi (cadendo quest’anno il termine al 30 novembre, tale elenco dovrà essere pubblicato entro il 30 giugno 2022).
La destinazione e il riparto del 2 per mille alle associazioni culturali
I contribuenti possono destinare il 2 per mille utilizzando la scheda contenuta nella Certificazione unica, nel modello 730-1 o nel modello redditi persone fisiche relativi al 2021, in relazione all’anno d’imposta 2020.
La scelta di destinazione del 2 per mille alle associazioni culturali non è alternativa alle scelte di destinazione dell’8 per mille, del 5 per mille e del 2 per mille ai partiti politici: ciò significa quindi che i contribuenti possono esprimere tutte e quattro le scelte.
Per effettuare la scelta occorre indicare il codice fiscale dell’associazione e apporre la firma nell’apposito riquadro. Qualora venga apposta la firma senza indicazione di uno specifico codice fiscale, oppure indicando un codice fiscale errato o appartenente ad un soggetto non iscritto all’elenco del 2 per mille, il relativo importo viene ripartito in proporzione al numero complessivo delle scelte ottenute da ciascuna associazione con indicazione del codice fiscale.
La somma complessiva che può essere corrisposta ai soggetti aventi diritto è quella prevista dall’art. 97-bis del decreto “Agosto”, quantificata in 12 milioni di euro. Qualora le somme risultanti dalla ripartizione delle scelte operate superino tale cifra, gli importi dovuti a ciascun avente diritto saranno proporzionalmente ridotti.
Per ragioni di economicità amministrativa, non saranno erogate le somme di importo complessivo inferiore a 12 euro, le quali verranno ripartite, in relazione al valore complessivo delle destinazioni dirette espresse dai contribuenti, tra le associazioni culturali cui spettano somme di importo superiore a 12 euro.
Gli adempimenti per le associazioni
Gli enti devono prestare particolare attenzione al fatto che, in caso di variazione del legale rappresentante, le dichiarazioni effettuate sia dagli enti neo-iscritti che da quelli che confermano l’iscrizione, perdono efficacia. Il nuovo rappresentante legale dovrà quindi, a pena di cancellazione dall’elenco del 2 per mille, sottoscrivere e trasmettere una nuova dichiarazione, indicando la data di decorrenza del proprio mandato e la data in cui è stata presentata la domanda di iscrizione dell’associazione nell’elenco. È questo un adempimento che da quest’anno non è invece più richiesto per gli enti che si iscrivono al 5 per mille e che trova, probabilmente, la propria ratio, nel fatto che mentre il 5 per mille è una misura ormai prevista stabilmente nel nostro ordinamento (e che è stata riformata dal decreto legislativo 111 del 2017 e dal dpcm 23 luglio 2020), il 2 per mille è una misura “una tantum” che è stata disposta per quest’anno ma che non è detto sarà confermata per il prossimo.
In caso di sopravvenuta perdita dei requisiti previsti dal dpcm 16 aprile 2021, il rappresentante legale dell’ente deve sottoscrivere e trasmettere al Ministero della Cultura la revoca dell’iscrizione.
Per quanto riguarda gli obblighi di rendicontazione in capo agli enti, così come per gli altri profili non disciplinati dal Dpcm 16 aprile 2021, si fa rinvio a quanto previsto dal Dpcm 23 luglio 2020 in tema di 5 per mille: tutti i soggetti dovranno quindi redigere l’apposito rendiconto e relazione illustrativa, e saranno inoltre tenuti a pubblicarlo sul proprio sito web. Per maggiori informazioni si rimanda anche qui alla Guida sul tema.
Fonte: CSVnet