Riforma del Terzo Settore: memo adempimenti
RIFORMA DEL TERZO SETTORE
Carissimi, torniamo sul tema della riforma per rammentarvi che il nuovo Codice ha introdotto delle novità con le quali ogni organizzazione non profit dovrà confrontarsi.
OBBLIGHI O OPPORTUNITÀ
Ciò significa che il variegato mondo di partecipazione civile, sociale e culturale che si esprime per il tramite di organizzazioni diverse, dovrà ripensarsi e riorganizzarsi alla luce della nuova normativa.
Da questo punto di vista la riforma può essere un’opportunità, ovvero l’occasione per riflettere su cosa si vuole, oggi, ancora essere, per meglio comprendere anche qual sia “l’abito” migliore da indossare, alla luce degli obiettivi associativi e delle attività che l’ente svolge o intende svolgere.
In questo senso, nulla va dato per scontato.
Né va pensato come obbligatorio il conformarsi alle regole pensate per gli Enti di Terzo Settore. Soprattutto le associazioni più piccole (per es. quelle con pochi soci, magari che non hanno né aspirano a rapporti convenzionali con la PA, ecc.) potranno tranquillamente continuare ad operare come semplici associazioni regolate dalle norme del codice civile.
Si dovrà decidere, dunque, dove collocarsi.
RUNTS
Lo spartiacque sarà rappresentato dall’essere dentro o fuori dal Registro Nazionale degli Enti di Terzo Settore.
Tutte le associazioni di volontariato che sono già iscritte al Registro delle Organizzazioni di Volontariato verranno “automaticamente migrate” a questo nuovo registro che presumibilmente verrà istituito nel mese di ottobre.
Le altre, che intenderanno iscriversi, lo dovranno fare secondo modalità e procedure che verranno poi determinate.
In ogni caso vi sarà un cambiamento che è anche culturale e che riguarderà le pratiche associative, democratiche e di governance.
SCADENZE
Forse ricorderete che il termine per adeguare gli statuti associativi alle nuove disposizioni obbligatorie è stato fissato al 30 di giugno 2020.
Tale scadenza è inderogabile per chi volesse operare le variazioni secondo modalità deliberative “semplificate” (ovvero attraverso una deliberazione assunta in assemblea ordinaria dei soci).
Oltre tale data, dunque, si potranno tranquillamente apportare le variazioni statutarie richieste ma ricorrendo sempre alla convocazione dell’assemblea straordinaria che, in ogni caso, rimane sempre necessaria (anche entro il termine del 30 giugno) qualora si vogliano introdurre nello statuto delle ulteriori variazioni in aggiunta a quelle obbligatorie.
È stato chiarito che, sino all’attivazione del RUNTS ed ai provvedimenti da questi intrapresi, rimangono come vigenti tutte le disposizioni pregresse e i correlati benefici riconosciuti.
Dunque urgenze all’orizzonte non ce ne sono.
VARIAZIONI STATUTARIE
Ma proprio perché non ci sono urgenze è opportuno procedere per tempo, poiché poi la fretta è cattiva consigliera e spesso ci si dimentica qualcosa o si lasciano indietro dei pezzi. Tante volte ci è capitato di aver evidenziato degli aspetti nuovi, o non adeguatamente considerati, ma importanti per l’associazione.
Lo statuto, infatti, non va erroneamente inteso (come forse un po’ troppo in passato) come un necessario atto formale. Esso non è forma ma, al contrario, è sostanza di un’organizzazione.
Uno statuto chiaro, articolato e condiviso, favorisce il dispiegarsi della vita associativa.
Per questo vi sollecitiamo nel prestare la giusta attenzione alle variazioni statutarie da apportare e vi consigliamo di intraprendere, sin da subito, questo percorso di riflessione e riscrittura dei patti e delle regole associative.
VADEMECUM E FAC SIMILI
Al fine di agevolare il lavoro di revisione statutaria, abbiamo approntato un Vademecum quale contributo per approcciare le modifiche statutarie.
Come scritto nelle premesse del documento, si tratta di una serie di suggerimenti da utilizzare criticamente e non sostituisce il lavoro che ogni ente dovrà fare.
Ogni organizzazione, infatti, è comunque tenuta ad una valutazione e ad una revisione soggettiva del proprio statuto, solo successivamente potrà procedere con l’adeguamento dello stesso e l’armonizzazione delle nuove disposizioni con quelle precedenti.
Non si tratta, infatti, di scrivere un nuovo statuto e soprattutto non vi affidate ai fac-simili che trovate su internet anche se proposti da altri CSV, perché nessuno può confezionare un prodotto pronto per essere utilizzato senza una revisione critica e una consapevolezza.
Scarica il file VADEMECUM-RIFORMA-TS-1.pdf (316 download)ASSISTENZA E CONSULENZA
Se in questo percorso ritenete di aver bisogno di una mano, basterà chiedere. Inutile dire che possiamo seguirvi meglio se il tutto si fa con calma e non a ridosso delle scadenze.
Visti i DPCM dell’8 marzo 2020 e seguenti, relativi alle misure di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, fino a 3 aprile 2020 il CSV ha disposto la sospensione delle attività a diretto contatto con l’utenza. Pertanto, tutte le eventuali richieste di consulenza possono essere inoltrate per telefono e via email e saranno processate dal personale del CSV che sarà reperibile negli orari d’ufficio, al numero di telefono: 0965.324734 oppure alla email: info@csvrc.it